Imu 2024

NOVITA' PER L'ANNO 2024

Con delibera di G.C. n. 135 del 30/11/2023 sono stati approvati i nuovi valori delle aree edificabili per il territorio di Noventa Padovana in vigore dal 01/01/2024.
 
Tabella valori aree in vigore dal 01/01/2024

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La disciplina dell'Imu è contenuta nella legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), in particolare l'art. 1 commi da 738 a 783.

 

Chi paga

Sono soggetti passivi dell'Imu:

  • il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa;

  • il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili.

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

 

Quando si paga

I contribuenti devono versare l'imposta, per l'anno in corso, in due rate:

  • prima rata entro il 16 giugno 2024 - essendo il 16 domenica scadenza il 17 giugno 2024

  • seconda rata entro il 16 dicembre 2024

  • unica soluzione entro il 16 giugno 2024 -essendo il 16 domenica scadenza 17 giugno 2024

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre. E' comunque ammesso il versamento in un'unica soluzione alla prima scadenza.

 

Dove e come si paga

Il versamento si effettua con mod. F24 (in posta, banca o per via telematica).
Codici tributo. I codici da utilizzare per il pagamento con mod. F24 sono:

3912

Abitazione principale e relative pertinenze

3914

Terreni

3916

Aree fabbricabili

3918

Altri fabbricati diversi dalla categoria D

3923

Interessi (a seguito di accertamento)

3924

Sanzioni (a seguito di accertamento)

3925

Immobili di categoria D (quota Stato)

3930

Immobili di categoria D (quota Comune)


 

In tutti i casi, sia per la quota comunale che per quella dello Stato deve essere riportato, sul mod. F24, il codice identificativo del Comune di Noventa Padovana F962

Decimali. L'Imu va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore (esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72 euro; 72,50 si arrotondano a 73 euro). L'arrotondamento va effettuato per ogni rigo del mod. F24.

 

Fabbricati di cat. D. L'imposta è di competenza comunale. Tuttavia, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta sugli immobili classificati nella categoria catastale D, calcolato applicando l'aliquota dello 0,76%. Dato che l'aliquota deliberata dal Comune di Noventa Padovana per tale tipologia di immobili è dello 0,99%, la differenza tra lo 0,76% e lo 0,99% va versata al Comune.
Occorre quindi indicare distintamente, sul mod. F24, gli importi da versare al Comune e allo Stato, già suddivisi per codici.

Importo minimo. L'importo minimo per soggetto passivo è 12 euro annui.

 

Base imponibile

Per calcolare l'importo da versare è necessario determinare la base imponibile, sulla quale applicare l'aliquota.

FABBRICATI: la base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto, ossia il valore, si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati.
Ad esempio, per un'abitazione di cat. A/2, con rendita di euro 1.000, il valore sul quale applicare l'aliquota è euro 168.000 (1.000 x 1,05 x 160 = 168.000). I moltiplicatori da applicare sono:

Categoria catastale dell'immobile

Tipologi

Moltiplicatore Imu

A (tranne A/10)

abitazioni

160

A/10

uffici e studi privati

80

B

collegi, scuole, ospedali, etc.

140

C/1

negozi e botteghe

55

C/2 C/6 C/7

magazzini, autorimesse, tettoie

160

C/3 C/4 C/5

laboratori, palestre e stabilimenti termali senza fini di lucro

140

D (tranne D/5)

alberghi, teatri, etc.

65

D/5

banche e assicurazioni

80


 

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

La rendita catastale dei propri immobili può essere verificata al Catasto (presso l'Agenzia delle Entrate via Turazza 39, zona Stanga, tel. 049 7911508)
Si può conoscere la rendita anche via Internet collegandosi al sito 
www.agenziaentrate.gov.it

TERRENI AGRICOLI: il reddito dominicale, risultante in catasto, va rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.

AREE FABBRICABILI: si deve considerare il valore venale in comune commercio del terreno alla data del 1° gennaio 2024
 o dell'adozione degli strumenti urbanistici. Con delibera di G.C. n. 135 del 30/11/2023 sono stati approvati i nuovi valori delle aree edificabili per il territorio di Noventa Padovana in vigore dal 01/01/2024.

Tabella valori aree in vigore dal 01/01/2024

Tabella valori aree in vigore fino al 31/12/2023
 

 

Aliquote 2024

Con delibera di C.C.  n. 51 del 27/12/2023 sono state confermate le  aliquote  IMU in vigore nel 2023. Nel dettaglio:

  1. aliquota 0,92 (zero virgola novantadue) per cento, per terreni agricoli, aree edificabili e fabbricati, esclusi fabbricati del gruppo D;

  2. aliquota 0,99 (zero virgola novantanove) per cento per fabbricati del gruppo D, ad esclusione D10;

  3. aliquota 0,92 (zero virgola novantadue) per cento, con base imponibile ridotta al 50 % per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il suddetto beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

  4. aliquota 0,92 (zero virgola novantadue) per cento ridotta al 75% (quindi riduzione del 25%) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 art. 2 comma 3;

  5. aliquota 0,40 (zero virgola quaranta) per cento, per gli immobili, e relative pertinenze, posseduti a titolo di unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con duecento euro di detrazione su base annua;

  6. aliquota 0,40 (zero virgola quaranta) per cento per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con la medesima destinazione;

  7. aliquota 0,10 (zero virgola dieci) per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

     

I soggetti che si avvalgono del beneficio della riduzione di aliquota IMU per i contratti a canone concordato e della riduzione d'imposta per i contratti di comodato gratuito, devono far pervenire copia del contratto stipulato all'Ufficio Tributi.

 

Esclusioni dall'Imu per le abitazioni principali

L'Imu non si applica alle abitazioni che la legge 160/2019 definisce come "principali":

  • abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici);

  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, comprese quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24/06/2008, adibiti ad abitazione principale;

  • casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice;

  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione,dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19/05/2000, n. 139,dal personale appartenente alla carriera prefettizia,per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

  • ai sensi del Regolamento comunale Imu, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata (salvo il caso degli immobili di cat. A/1, A/8 e A/9, vedi "Casi particolari"). In caso di più unità immobiliari possedute, la predetta agevolazione può essere applicata alla sola unità immobiliare che sia stata abitazione principale dell'anziano o disabile fino al momento del trasferimento nell'istituto di ricovero.

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Abitazione principale - Definizione

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il proprietario dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 

Ne consegue che:

  • sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza anagrafica)

  • non è possibile considerare abitazione principale un immobile diverso da quello di residenza anagrafica e dimora abituale

Pertinenze

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui, ad esempio, si possiedano due unità di categoria C/6, ad una di esse si applicherà l'aliquota ordinaria.

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Casi particolari

Assegnazione della casa familiare
Nei casi di assegnazione della casa familiare con provvedimento del giudice, il genitore assegnatario e affidatario dei figli ha il diritto di abitazione. L'immobile è escluso dall'Imu in quanto considerato abitazione principale. Ai fini del riconoscimento dell’esenzione è necessario far pervenire all’Ufficio Tributi la sentenza di assegnazione della casa familiare.


Successioni
 

Al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare da entrambi i coniugi al momento del decesso, se di proprietà del coniuge defunto o comune, comprese le pertinenze.
Tale diritto prevale sulle quote di comproprietà degli eventuali eredi e rende il coniuge superstite soggetto passivo dell'imposta per il 100% dell'immobile e delle pertinenze. In tal caso gli eventuali altri eredi non sono soggetti all'imposta.


Immobili di interesse storico-artistico


Per i fabbricati dichiarati di interesse storico e artistico, soggetti a vincolo diretto ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/04, la base imponibile è ridotta del 50%.

 

Immobili inagibili
 

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.

1. Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 747, lettera b), Legge 160/2019, l’inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto che comporta il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) ovvero la sopravvenuta perdita dei requisiti minimi igienico-sanitari, che rendono impossibile o pericoloso l’utilizzo dell’immobile stesso che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.

2. Ai fini dell’applicazione delle predette agevolazioni non rileva lo stato di fatiscenza di fabbricati il cui stato di inagibilità e non utilizzabilità possa essere superato con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma bensì deve trattarsi di degrado superabile solamente con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) e d) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

3. Il fabbricato non può ritenersi inagibile, ai fini dell’applicazione delle citate agevolazioni, ove ricorrano, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni:

a) fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione di cui all’art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i..

b) fabbricati assoggettati a lavori edilizi di cui all’art. 3, lett. c), d) ed f) del D.P.R. 380/2001, durante l’esecuzione dei lavori stessi;

c) fabbricati inutilizzati o fabbricati a cui manchino gli allacciamenti ad utenze;

d) fabbricato dichiarato in Catasto come ultimato ma ancora in attesa del certificato di conformità edilizia/agibilità.

4. Il fabbricato può ritenersi inagibile ove ricorrano, a titolo esemplificativo, condizioni di fatiscenza sopravvenuta quali:

a) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell’edificio;

b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

c) strutture di collegamento e strutture verticali con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione, sgombero o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

e) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano più compatibili all'uso per il quale erano destinati.

5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, e l’inagibilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata solo a queste ultime e non all'intero edificio.

6. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, l’inizio della condizione di inagibilità debitamente verificata, decorre dalla data di presentazione, in alternativa, di:

a) richiesta di perizia ai servizi tecnici comunali, con costi a carico del proprietario come determinati annualmente con deliberazione di Giunta Comunale;

b) della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 presentata al servizio tributi contenente analitica descrizione relativa allo stato dell’immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità dell’immobile, che il Servizio Tributi si riserva di sottoporre ai servizi tecnici comunali per la verifica di veridicità; qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000.

7. Mantengono efficacia, ai fini della riduzione, le dichiarazioni presentate in materia di ICI ed IMU in precedenti annualità d’imposta, sempre che le condizioni di inagibilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.

8. L’omissione degli adempimenti di cui al comma 6 comporta la decadenza dal diritto al riconoscimento retroattivo ovvero il mancato riconoscimento dell’agevolazione.

 

Immobili in costruzione, ricostruzione, ristrutturazione
Dalla data di inizio dei lavori di costruzione, demolizione o ristrutturazione, fino al momento di ultimazione dei lavori o, se precedente, di utilizzo dell'immobile, la base imponibile Imu è data dal valore dell'area, da considerare sempre come fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera o in ristrutturazione.
N.B. Nel caso invece di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, l'Imu si paga continuando ad assumere come base imponibile il valore catastale del fabbricato.


Immobili in comodato

All'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli), che le utilizzano come abitazione principale, si applica la riduzione del 50% della base imponibile purché:

  • l'immobile non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

  • il contratto di comodato sia registrato;

  • il comodante risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato  l'immobile concesso in comodato;

  • il  comodante possieda una sola abitazione in Italia, e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato oppure possieda nello stesso comune, oltre al fabbricato concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

In caso di contitolarità dell'immobile, qualora uno dei contitolari utilizzi l'immobile come abitazione principale, l'agevolazione non si applica.

E’ necessario far pervenire all’Ufficio Tributi copia del comodato gratuito registrato.
 

Immobili locati a canone concordato L. 431/1998 art. 2 comma 3

Sono soggetti all'imposta con aliquota dello 0,92%, con riduzione dell'imposta al 75%.
Si rammenta che per poter usufruire delle agevolazioni occorre che il contratto:

  • sia stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/98 e alle condizioni previste dagli Accordi territoriali per le locazioni del Comune di Noventa Padovana, sottoscritti in data 14/10/2015prorogato e integrato il 20/05/2021;

  • se stipulato dopo il 20/05/2021 (data di rinnovo dell'accordo territoriale), sia completo dell'attestazione di conformità rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale o sia stato stipulato con l'assistenza delle stesse.

     

Il proprietario dell'immobile deve far pervenire copia del contratto con le attestazioni di conformità, ed è altresì tenuto ad informare l'ufficio (anche per email) sulle modifiche al contratto eventualmente intervenute, sia che comportino l'applicazione dell'aliquota ordinaria (es. risoluzione anticipata del contratto), sia che non comportino modifiche all'aliquota (es. subentro di un nuovo conduttore rinnovo del contratto). In caso di proroga, è sufficiente tramettere, anche per mail ordinaria, la relativa attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.


 

 

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Dichiarazioni Imu (variazione di possesso)

Le variazioni 2023  devono essere dichiarate entro il 30 giugno 2024

Per l'elenco delle casistiche  si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione.
 

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato il Decreto 24 aprile 2024 (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) con il quale ha approvato i modelli di: 

Dichiarazione IMU/IMPi (imposta municipale propria/imposta immobiliare sulle piattaforme marine);
Dichiarazione IMU ENC
 (imposta municipale propria enti non commerciali).


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Modulistica

F24 semplificato

-  Dichiarazione IMU/IMPi (imposta municipale propria/imposta immobiliare sulle piattaforme marine);
Dichiarazione IMU ENC (imposta municipale propria enti non commerciali).


- IMU istruzioni per dichiarazione IMU/IMPi
- IMU istruzioni per dichiarazione IMU ENC

Modulo Rimborso

Principali riferimenti normativi

-  Delibera di C.C.  approvazione aliquote  n. 51 del 27/12/2023

Delibera di G.C. approvazione valori aree n. 135 del 30/11/2023

Regolamento Imu

 

 

 

 

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