Imu 2019

Con la conversione in legge n. 58/2019 del D. L. 34/2019 sono state introdotte le seguenti novità:
  • il termine di presentazione della dichiarazione IMU 2018 è posticipato dal 30 giugno al 31 dicembre 2019 ad eccezione  degli enti non commerciali che presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2014, entro il 30 giugno;

  • è soppresso l'obbligo di dichiarazione IMU per le abitazioni concesse in comodato a parenti di primo grado in linea retta;

  • è soppresso l'obbligo di dichiarazione IMU per gli immobili locati a canone concordato.

I contribuenti continuano ad essere tenuti a trasmettere all'ufficio copia del contratto di comodato e contratto di locazione (senza dichiarazione IMU). 


Aliquote e agevolazioni  per l'anno 2019 restano invariate.

Se non si sono verificate modifiche della situazione del contribuente, l'importo da versare è il medesimo dell'anno scorso.

 

Cos'è l'IMU

L'Imu è l'Imposta municipale propria che, dall'1 gennaio 2012, ha sostituito l'Ici, Imposta comunale sugli immobili.

Chi paga
Sono soggetti passivi dell'Imu:
  • il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa; 
  • il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili.

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

 

Quando si paga

I contribuenti devono versare l'imposta per l'anno in corso, in due rate pari al 50% ciascuna:

  • prima rata entro il 16 giugno 2019 
  • seconda rata entro il 16 dicembre 2019;
  • unica soluzione entro il 16 giugno 2019.

L'importo minimo da versare per soggetto passivo è 12 euro annui.

 

Per  i tardivi pagamenti è possibile ovviare attraverso il ravvedimento operoso, così come spiegato successivamente.

 

Dove e come si paga

Il versamento si effettua mediante mod. F24 (in posta, banca).
Codici tributo.
I codici da utilizzare per il pagamento con mod. F24 sono i seguenti:

3912 Abitazione principale e relative pertinenze
3914 Terreni
3916 Aree fabbricabili
3918 Altri fabbricati diversi dalla categoria D
3923 Interessi (a seguito di accertamento)
3924 Sanzioni (a seguito di accertamento)
3925 Immobili di categoria D (quota Stato)
3930 Immobili di categoria D (quota Comune)


Codice comune. In tutti i casi, sia per la quota comunale che per quella dello Stato deve essere riportato sul mod. F24 il codice identificativo del Comune di Noventa Padovana: F962.
 

Decimali.
L'Imu va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore (esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72 euro; 72,50 si arrotondano a 73 euro). L'arrotondamento va effettuato per ogni rigo del mod. F24. 
Fabbricati di cat. D. L'imposta è di competenza comunale. Tuttavia, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta sugli immobili classificati nella categoria catastale D, calcolato applicando l'aliquota dello 0,76%. Dato che l'aliquota deliberata dal Comune di Noventa Padovana per tale tipologia di immobili è dello 0,92%, la differenza tra lo 0,92% e lo 0,76% va versata al Comune.
Occorre quindi indicare distintamente, sul mod. F24, gli importi da versare al Comune e allo Stato, già suddivisi per codici.

 

Base imponibile

Per calcolare l'importo da versare è necessario determinare la base imponibile, sulla quale applicare l'aliquota.
 

FABBRICATI: la base imponibile dei fabbricati iscritti in Catasto, ossia il valore, si ottiene applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori sotto indicati.
Ad esempio, per un'abitazione di cat. A/2, con rendita di euro 1.000, il valore sul quale applicare l'aliquota è euro 168.000 (1.000 x 1,05 x 160 = 168.000). I moltiplicatori da applicare sono:
 

 

 Categoria catastale dell'immobile

Tipologia

Moltiplicatore Imu

A (tranne A/10)

 abitazioni

160

 A/10

uffici e studi privati

80

B

collegi, scuole, ospedali, etc.

140

C/1

negozi e botteghe

55

C/2 C/6 C/7

magazzini, autorimesse, tettoie

160

C/3 C/4 C/5

laboratori, palestre e stabilimenti termali senza fini di lucro

140

D (tranne D/5)

alberghi, teatri, etc.

 65

D/5

banche e assicurazioni

80

 

La rendita catastale dei propri immobili può essere verificata al Catasto (presso l'Agenzia delle Entrate via Turazza 39, zona Stanga, Padova, tel. 049 7811411).
Si può conoscere la rendita anche via Internet collegandosi al sito
www.agenziaentrate.gov
 

TERRENI AGRICOLI: il reddito dominicale va aumentato del 25% e moltiplicato per 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è 75.
 

AREE FABBRICABILI: si deve considerare il valore venale in comune commercio del terreno alla data dell'1 gennaio 2019. Il Comune di Noventa Padovana ha approvato con Deliberazione di Giunta n. 8 del 22.01.2019.
Le tabelle per le aree edificabili anno 2019.


Aliquote 2019

In acconto si versa quindi il 50% dell'imposta dovuta applicando le seguenti aliquote e detrazione:

  • -0,92 (zero virgola novantadue) per cento l'aliquota di base che sarà applicata per l'imposta municipale propria (IMU);
  • -0,92 (zero virgola novantadue) per cento con base imponibile ridotta al 50 % per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate  nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato  e che il comodante possieda un solo immobile  in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori nello stesso comune in cui è situato  l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica  anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente punto, il soggetto attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, presentando il modello al Comune entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo;
  • -0,92 (zero virgola novantadue) per cento con l'aliquota ridotta al 75 % (in pratica riduzione del 25 %)  per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge  9 dicembre 1998, n. 431;
  • -0,4 (zero virgola quattro) per cento l'aliquota agevolata che sarà applicata sugli immobili, e relative pertinenze, posseduti a titolo di unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9, con duecento euro di detrazione su base annua;
  • -0,4 (zero virgola quattro) per cento agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con la medesima destinazione;

Esenzioni/Esclusioni

L'Imu non si applica:

  • all'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici), per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di base e la detrazione;

  • alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

  • ai fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del decreto legge 201/11;

  • alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, comprese quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito richiesto della residenza anagrafica;

  • ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008;

  • a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della  residenza anagrafica;

  • ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

  • ai fabbricati posseduti da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera  i) del d. lgs. 504/92.

 

L'esclusione dall'imposta riguarda anche le abitazioni che il Regolamento comunale "assimila" alle abitazioni principali (purché non di cat. A/1, A/8 e A/9 e comprese massimo 3 pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) e cioè:

  • l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata (vedere paragrafo "Casi particolari").

 

Abitazione principale e detrazione

Definizione

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Ne consegue che:

  • sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza anagrafica)

  • viene meno la possibilità di considerare abitazione principale un immobile diverso da quello di residenza anagrafica

  • l'abitazione principale coincide con una sola unità immobiliare per nucleo familiare nel territorio comunale.

 

Pertinenze
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui, ad esempio, si possiedano due unità di categoria C/6, ad una di esse si applicherà l'aliquota ordinaria.

Detrazione
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in uguale misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica (esempio: 2 coniugi comproprietari, uno al 60% e uno al 40%, entrambi residenti, avranno diritto, su base annua, a 100 euro di detrazione a testa, quindi 50 euro per l'acconto).

Come previsto dall'art. 13 del D. L. 201/11, non sono più previste le ulteriori detrazioni di 50 euro per ciascun figlio dimorante e residente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni.

 

Casi particolari

Anziani o disabili in ricovero permanente
L'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata, è considerata abitazione principale ai sensi dell'articolo 2 del regolamento Imu e pertanto esente dall'IMU (salvo il caso degli immobili di cat. A/1, A/8 e A/9).

Coniugi separati/divorziati
Nei casi di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge assegnatario dell'immobile gode del diritto di abitazione ed è pertanto l'unico soggetto passivo. L'immobile è escluso dall'Imu.

Successioni
Al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare da entrambi i coniugi al momento del decesso, se di proprietà del coniuge defunto o comune, comprese le pertinenze.
Tale diritto prevale sulle quote di comproprietà degli eventuali eredi e rende il coniuge superstite soggetto passivo dell'imposta per il 100% dell'immobile e delle pertinenze. In tal caso gli eventuali altri eredi non sono soggetti all'imposta. Per casi particolari, rivolgersi all'ufficio.

Fabbricati rurali strumentali
Non si applica l'imposta ai fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del decreto legge 201/11.

Fabbricati rurali non strumentali
Sono soggetti all'imposta sulla base della rendita catastale in atti, in qualunque categoria catastale siano censiti, con aliquota dello 0,92% se immobili diversi dalle abitazioni principali.

Immobili di interesse storico-artistico
Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. a) del D. L. 201/11, per gli immobili dichiarati di interesse storico e artistico, soggetti a vincolo diretto ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 42/04, la base imponibile è ridotta del 50%.
N.B. i fabbricati con vincolo indiretto (previsto dall'art. 45 del D. Lgs. n. 42/04, già art. 21 L. 1089/1939) sono esclusi dall'agevolazione.

Immobili inagibili
Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b) del D.L. 201/11, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.
Per attestare l'inagibilità  o inabitabilità il contribuente  deve presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando una perizia redatta da un tecnico abilitato che attesti i requisiti richiesti. Per inagibilità o inabitabilità si intendono caratteristiche di degrado fisico sopravvenuto (es. fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o di obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione. In tutti gli altri casi, l'immobile non può beneficiare dell'agevolazione. L'ufficio controlla a campione la veridicità delle dichiarazioni tramite sopralluogo.
La dichiarazione Imu va sì presentata solo quando l'immobile perde i requisiti di inagibilità e di conseguenza l'agevolazione non è più applicabile.

Immobili in costruzione, ricostruzione, ristrutturazione
Dalla data di inizio dei lavori di costruzione, demolizione o ristrutturazione, fino al momento di ultimazione dei lavori o, se precedente, di utilizzo dell'immobile, la base imponibile Imu è data dal valore dell'area, da considerare sempre come fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera o in ristrutturazione.
N.B. Nel caso invece di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, l'Imu si paga continuando ad assumere come base imponibile il valore catastale del fabbricato.

Immobili in comodato
All'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in  linea  retta  entro  il primo grado (genitori o figli), che  le  utilizzano  come  abitazione principale, si applica la riduzione del 50% della base imponibile purché:

  • l'immobile non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

  • il contratto di comodato sia registrato;

  • il comodante risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato  l'immobile concesso in comodato;

  • il  comodante possieda un solo immobile in Italia, oppure possieda nello stesso comune, oltre all'immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

 

Riguardo a quest'ultimo requisito, il MEF ha precisato che per “un solo immobile” in Italia deve intendersi un solo immobile "ad uso abitativo". Pertanto, fermo restando il rispetto degli altri requisiti, può beneficiare dell'agevolazione il soggetto passivo che, oltre alla propria abitazione principale e a quella data in comodato, possiede altri immobili non abitazioni (es. pertinenze) (v. Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016).

Novità dal 2019: Il beneficio si estende in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.


Si rende necessario presentare copia del contratto di comodato all'Ufficio Tributi, non appena registrato.


Immobili posseduti da residenti all'estero (compresi soggetti AIRE)
ALe abitazioni e pertinenze di cittadini residenti all'estero (AIRE) non pensionati sono soggette all'applicazione dell'IMU con aliquota ordinaria dello 0,92 %. Rimangono invece non soggette all'IMU le abitazioni e pertinenze, non locate e non date in comodato d'uso, di cittadini residenti all'estero  (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza.

 

Immobili locati a canone concordato (art. 2 comma 3 legge 431/98) a titolo di abitazione principale.
Per gli Immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta viene determinata applicando l’aliquota ordinaria stabilita dal comune, ridotta al 75 per cento. Ai sensi del Decreto Interministeriale del 16.01.2017 - Min. Infrastrutture e Trasporti, dal 01.01.2018 le parti, locatore e locatario, al fine di stabilire il canone effettivo, possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni. Per le parti che non ricorrono all'assistenza, i contratti devono essere sottoposti all'attestazione di conformità da parte di almeno una delle organizzazioni firmatarie dell'accordo, secondo la proceduta ad hoc fissata con lo stesso accordo, verosimilmente, quindi può essere richiesto anche il pagamento per l'attività prestata. Tuttavia, considerato che l'Accordo Territoriale attualmente vigente è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del Decreto Interministeriale, non serve l'attestazione di conformità.

I contribuenti che si avvalgono del beneficio della riduzione dell'aliquota IMU per i contratti a canone concordato di cui sopra, devono presentare al Comune copia del contratto non appena registrato. La riduzione di aliquota è rapportata ai mesi per i quali sussistono i requisiti.Il proprietario dell'immobile è altresì tenuto ad informare l'Ufficio Tributi (anche per email o fax) sulle modifiche al contratto eventualmente intervenute, sia che comportino l'applicazione dell'aliquota ordinaria (esempio risoluzione anticipata del contratto), sia che non comportino modifiche all'aliquota (esempio subentro di un nuovo conduttore).

Cliccare per le modalità di compilazione del contratto a canone concordato.

 

Terreni agricoli
Sono soggetti all'imposta, con aliquota ordinaria del 0,92 %, solo se non posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Resta applicabile la qualifica di terreno agricolo all'area edificabile posseduta e condotta da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale.

Enti non commerciali
Per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 504/92, l'esenzione è riconosciuta solo se destinati esclusivamente alle attività elencate allo stesso comma dell'art. 7, con modalità non commerciali, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile.

Se gli immobili hanno un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale (decreto n. 200 del 19 novembre 2012).

Dal 2014, possono rientrare nei casi di esenzione anche gli immobili destinati esclusivamente ad attività di ricerca scientifica, purché venga presentata la relativa dichiarazione Imu a pena di decadenza.

Il versamento è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente con mod. F24 in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e 16 dicembre, l'eventuale conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il  versamento.

Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data  del 1.1.2014.

Riguardo alla dichiarazione Imu, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2014.


Fabbricati "merce"
I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti (si veda la risoluzione ministeriale n. 11/DF del 2013).

Immobili in multiproprietà
A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono  costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art. 69, comma 1, lettera a) del d. lgs. 6 settembre 2005,  n. 206 (codice del consumo), il versamento dell'Imu è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote  al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.

Immobili di cat. D/E con impianti fissi (cd. “imbullonati”)
A decorrere  dal  1°  gennaio  2016,  la  determinazione  della rendita  catastale  degli  immobili  a  destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D  ed  E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente  connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa  stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali  allo  specifico processo produttivo.
A decorrere dal 1°  gennaio  2016, gli  intestatari  catastali possono  presentare  atti  di aggiornamento tramite Docfa per la  rideterminazione  della rendita catastale degli  immobili.  Limitatamente  all'anno  di  imposizione  2016, in deroga alla normativa vigente, per gli atti di aggiornamento presentati entro  il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto  dal 1° gennaio 2016.


Dichiarazioni Imu (variazione di possesso)

Le variazioni devono essere dichiarate entro il 31 dicembre dell'anno successivo. Per le variazioni intervenute nel 2018, quindi, il termine è il 31 dicembre 2019, ad eccezione  degli enti non commerciali che presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2014, entro il 30 giugno.

A titolo esemplificativo, occorre presentare la dichiarazione IMU per i seguenti casi:

  1. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

  2. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro  delle  infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

  3. unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1,  del decreto  legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale  e della residenza anagrafica;

  4. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

  5. immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali per le finalità istituzionali di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 504/92, svolte con modalità non commerciali.

Si rammenta che per i casi di cui ai numeri da 1 a 4, la presentazione della dichiarazione è a pena di decadenza dal beneficio dell’esclusione dall’imposta.
Per l'elenco completo si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione.

Salvo il caso degli Enti  non commerciali, per i quali si rinvia all’apposito paragrafo, La dichiarazione può essere consegnata all’Ufficio Tributi, oppure trasmessa per posta raccomandata senza avviso di ricevimento, o per posta certificata all'indirizzo e-mail: noventapadovana.pd@cert.ip-veneto.net (da PEC).

 

Ravvedimento operoso
Per  i tardivi pagamenti è possibile ovviare attraverso il ravvedimento operoso. Il Ravvedimento operoso disciplinato dall'Articolo 13 del decreto legislativo 472/97, consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.

Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento nei confronti del contribuente
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.
Ci sono quattro tipologie di ravvedimento (il "Ravvedimento Medio" è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015) di cui le prime tre modificate nell'entità della sanzione dal DLgs 158/2015:

1. Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dallascadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero (in precedenza era 0,2%) del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale. 

2. Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% (in precedenza era 3%) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale. 
3. Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% (in precedenza era 3,33% - sanzione minima ridotta ad 1/9) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015). 
4. Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione (*), la data di riferimento è quella della scadenza del versamento.
Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Quindi per la scadenza dell'acconto (16 Giugno) è possibile usufruire del Ravvedimento operoso fino al 30 Giugno dell'anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell'anno successivo. Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell'imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso.
 

Regolarizzazione tardiva

Il Comune di Noventa Padovana ha comunque previsto, con Regolamento generale delle entrate , la possibilità di regolarizzare i propri debiti anche oltre i termini previsti dal sopracitato art. 13 del D. Lgs. 472/97, con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi, a maturazione giornaliera nella misura del saggio legale vigente, e delle sanzioni del 15%. La  regolarizzazione è consentita dall'Ufficio Tributi solo caso in cui non siano già iniziate attività amministrative di accertamento e di controllo in capo al contribuente.
 

Interpello

Il contribuente può presentare richiesta di interpello al Settore Tributi se ci sono obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione tributaria relativa all'Imu riferita al Comune di Noventa Padovana.
Nella domanda deve essere esposto in modo chiaro e univoco il caso concreto e personale e la soluzione interpretativa che si ritiene debba essere adottata per il caso prospettato. Il contribuente deve presentare la richiesta prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello, a pena di inammissibilità.
Alla richiesta deve essere allegata copia della documentazione utile ad individuare la fattispecie prospettata.

 

Accertamenti

Richiesta di riesame

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento o rifiuto al rimborso Imu che ritiene illegittimo, può inoltrare all'Ufficio richiesta motivata di riesame, anche utilizzando l'apposito modello, allegando tutta la documentazione utile. L'Ufficio verifica la motivazione della richiesta di riesame e procede alla eventuale rettifica o annullamento dell'atto, se necessario, oppure alla sua conferma.

Accertamento con adesione

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento avente per oggetto aree edificabili, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto richiesta di accertamento con adesione in carta libera.
Oggetto dell'adesione può essere solo il valore delle aree edificabili accertato, in quanto suscettibile di apprezzamento valutativo, e non anche l'eventuale valore dei fabbricati, determinato in base alle rendite catastali.

Rateazione della riscossione per avvisi di accertamento

Il debitore in comprovate difficoltà di ordine economico può chiedere la rateazione del proprio debito tributario comunale, già notificato con avviso di accertamento, in un massimo di 6 rate mensili se l'importo è inferiore a 500 euro, e 8 rate mensili se l'importo è superiore a 500 euro, previa applicazione ad ogni singola rata della frazione di interesse legale in vigore al momento della presentazione della domanda, calcolata con riferimento all'intero periodo di rateizzazione.

 

Rimborsi

Per i versamenti  effettuati in misura superiore al dovuto il contribuente presenta istanza di rimborso all'ente locale entro il termine quinquennale.  Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con risoluzione n. 2 del 13 dicembre 2012, ha precisato che i contribuenti che hanno versato più del dovuto possono chiedere il rimborso al Comune, anche nel caso che il credito si riferisca alla quota statale dell'imposta.  La domanda di rimborso, redatta preferibilmente sull'apposito modello, va presentata o spedita all'ufficio + allegando la documentazione che si ritiene utile per l'istruttoria, insieme ad una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Il Comune procede all'istruttoria delle istanze entro 180 gg dal ricevimento delle stesse. il Comune provvede a rimborsare la quota di propria spettanza e a segnalare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno l'eventuale quota a carico dell'erario.

 

Regolarizzazione versamenti tra Stato e Comune

Nel caso in cui il tributo dovuto sia stato complessivamente versato, ma siano stati erroneamente indicati i codici tributo e versato allo Stato somme di competenza del Comune, o viceversa, il contribuente segnala l'errore semiofficial per le conseguenti regolazioni finanziarie tra Stato e Comune.
Altresì nel  caso in cui sia stata versata al Comune una somma spettante allo Stato, oppure allo Stato una somma spettante al Comune, il contribuente, se non vi sono somme da restituire, presenta una semplice comunicazione.

 

Riversamenti ad altri comuni

Per i versamenti effettuati per errore al Comune di Noventa Padovana per errata indicazione del codice catastale da parte del contribuente, il contribuente può chiedere il riversamento delle somme all'ente locale competente, presentando la richiesta di riversamento e allegando copia del pagamento.
Il Comune di Noventa Padovana provvede al riversamento delle somme percepite  all'ente di competenza, entro 180 gg dalla richiesta.
Se invece il codice catastale nel modello f24 è stato riportato correttamente dal contribuente, ma l'intermediario (banca, posta), in fase di caricamento della delega digita un codice catastale errato, il contribuente dovrà chiedere la correzione del codice direttamente all'intermediario che ha causato l'errore.

 

Compensazioni

Chi ha versato più del dovuto può, in alternativa al rimborso, richiedere la compensazione con le prossime rate del tributo di competenza comunale.
La compensazione consiste nel sottrarre l'importo di cui si è a credito dalle rate successive del tributo, così come previsto dall'art.14 del Regolamento delle Entrate.

 
Modulistica


 

Principali riferimenti normativi
  • Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 
  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) 
  • Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito dalla legge 124/2003 
  • Decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 (estratto). 
  • Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 
  • Decreto legge 24 ottobre 2012, n. 174
  • Legge n. 44 del 26 aprile 2012 di conversione del decreto legge 16/2012 
  • D.L. n. 201, art. 13  del 6 dicembre 2011 
  • D. Lgs. n. 23, artt. 8 e 9 del 14 marzo 2011 
  • D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 (istitutivo dell'Ici) 
  • Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 
  • Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria- IMU 
  • Regolamento generale delle Entate
  • Delibera di C.C. n. 2 del 20 Gennaio 2019

 

Contatti

Settore Tributi del Comune di Noventa Padovana
Via Roma, 4 CAP 35027
telefono 049 8952156
orario di ricevimento al pubblico: martedì e venerdì dalle 8:30 alle 12:30;
giovedì dalle 15:00 alle 18:30

Per le semplici comunicazioni o richieste di informazioni: 
e-mail: ufficiotributi@comune.noventa.pd.it 

Per la trasmissione di documenti (dichiarazioni IMU, autocertificazioni):
noventapadovana.pd@cert.ip-veneto.net

Attenzione: la mail del mittente deve essere di posta elettronica certificata

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